(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 73 del 18 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 8 1. Il terzo comma e' cosi' sostituito: "La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composta da: a) assessore al turismo o suo delegato, che la presiede; b) un rappresentante del comune, eventualmente interessato, per le sole guide turistiche; c) un docente o esperto qualificato per ciascuna delle lingue straniere, oggetto dell'esame; d) un docente o esperto qualificato per ciascuna delle materie di esame; e) un rappresentante delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale: per le sole guide turistiche, un secondo rappresentante di categoria professionale operante nella localita' di cui al bando di concorso; f) un dipendente regionale del Dipartimento per il turismo con qualifica non inferiore a funzionario. Le funzioni di segretario sono da un dipendente regionale". 2. Il quinto comma e' cosi' sostituito: "Le domande per l'ammissione sono presentate in carta legale al presidente della giunta regionale, corredate dai titoli e documenti previsti dal bando di esame, in armonia con le leggi vigenti. Per tutte e tre le categorie e' richiesto il diploma di scuola media superiore oppure il diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira a esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato".