(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 73
                        del 18 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Modifica dell'art. 8
 
   1. Il terzo comma e' cosi' sostituito:
   "La   commissione   esaminatrice   e'  nominata  con  decreto  del
presidente della giunta regionale ed e' composta da:
     a) assessore al turismo o suo delegato, che la presiede;
     b)  un rappresentante del comune, eventualmente interessato, per
le sole guide turistiche;
     c)  un  docente  o esperto qualificato per ciascuna delle lingue
straniere, oggetto dell'esame;
     d)  un  docente o esperto qualificato per ciascuna delle materie
di esame;
     e)   un   rappresentante  delle  associazioni  professionali  di
categoria maggiormente rappresentative a livello  regionale:  per  le
sole   guide  turistiche,  un  secondo  rappresentante  di  categoria
professionale operante nella localita' di cui al bando di concorso;
     f)  un  dipendente regionale del Dipartimento per il turismo con
qualifica non inferiore a funzionario. Le funzioni di segretario sono
da un dipendente regionale".
   2. Il quinto comma e' cosi' sostituito:
   "Le  domande  per  l'ammissione sono presentate in carta legale al
presidente della giunta regionale, corredate dai titoli  e  documenti
previsti  dal  bando  di  esame, in armonia con le leggi vigenti. Per
tutte e tre le categorie e' richiesto  il  diploma  di  scuola  media
superiore   oppure   il  diploma  specifico  di  qualificazione  alla
professione che il  candidato  aspira  a  esercitare,  rilasciato  da
istituto  professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato
o parificato".